| NORMATIVE
E SICUREZZA
La legislazione italiana segue
l'evoluzione della tecnologia adeguandosi alle
nuove esigenze di sicurezza e alle nuove modalità
di comunicazione delle informazioni.
Per le aziende la protezione dei dati è,
oltre che un obbligo giuridico, un problema quotidiano:
virus, intrusioni, crash di sistema, sono un pericolo
legale ed economico, soprattutto quando vengono
messi a rischio dati personali e/o sensibili.
Per questo la normativa in materia di tutela dei
dati personali è stata modificata e resa
ancora più severa, sia nelle disposizioni
sia nelle sanzioni.
Dal 1 gennaio 2004 entrerà
in vigore il Nuovo
Testo Unico sulla Privacy (G.U. 29/07/2003)
che sostituirà la legge
n. 675/1996 e molte disposizioni
di legge e di regolamento attualmente in vigore.
Cosa cambierà?
Vediamo in dettaglio gli articoli del Nuovo
Testo Unico sulla Privacy e le disposizoni
del DPR 28 luglio 1999, n° 318.
"Chiunque gestisca
dati personali è tenuto alla loro protezione"
( DPR 28 luglio 1999, n° 318)
http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dpr318_99.html#TESTO
Scan-edge:
investite in sicurezza
Tutti
i soggetti, pubblici e privati, che, nello svolgimento
della propria attività, si avvalgono di
sistemi informativi per la raccolta e
il trattamento di dati personali o sensibili,
sono tenuti a dotare tali sistemi di meccanismi
di protezione efficaci e periodicamente aggiornati.
Scan-edge è la garanzia che non
avete sottovalutato il problema sicurezza, e che
avete fatto in modo di tutelare il vostro sistema
e i dati in vostro possesso.
CODICE - ART. 31 Obblighi
di sicurezza
1. I dati personali oggetto
di trattamento sono custoditi e controllati, anche
in relazione alle conoscenze acquisite in base
al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle
specifiche caratteristiche del trattamento, in
modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione
di idonee e preventive misure di sicurezza, i
rischi di distruzione o perdita, anche accidentale,
dei dati stessi, di accesso non autorizzato
o di trattamento non consentito o non conforme
alle finalità della raccolta.
ART. 33 Misure minime
1. Nel quadro dei più
generali obblighi di sicurezza di cui all’articolo
31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari
del trattamento sono comunque tenuti ad adottare
le misure minime individuate nel presente
capo o ai sensi dell’articolo 58, comma
3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione
dei dati personali.
ART. 34 Trattamenti con strumenti elettronici
1. Il trattamento di dati personali
effettuato con strumenti elettronici è
consentito solo se sono adottate, nei modi previsti
dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato
B), le seguenti misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione
delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema
di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell’individuazione
dell’ambito del trattamento consentito ai
singoli incaricati e addetti alla gestione o alla
manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti
elettronici e dei dati rispetto a trattamenti
illeciti di dati, ad accessi non consentiti
e a determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure per
la custodia di copie di sicurezza, il
ripristino della disponibilità dei dati
e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento
programmatico sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura
o di codici identificativi per determinati trattamenti
di dati idonei a rivelare lo stato di salute o
la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.
Adottare
misure di sicurezza non basta
Il
controllo sicurezza è un obiettivo da perseguire
nel tempo.
I sistemi di sicurezza devono essere periodicamente
monitorati e, se necessario, aggiornati. Scan-edge
vi consente di effettuare verifiche in completa
autonomia e in qualsiasi momento.
Grazie a Scan-edge potete farlo
in assoluta autonomia.
D.P.R. n. 318/99 -CAPO
II - ART. 6 Documento programmatico sulla sicurezza
2. L'efficacia delle misure di sicurezza
adottate ai sensi del comma 1, deve essere oggetto
di controlli periodici, da eseguirsi
con cadenza almeno annuale.
D.P.R. n. 318/99 -CAPO
II - ART. 4 Codici identificativi e protezione
degli elaboratori
c) Gli elaboratori devono essere protetti
contro il rischio di intrusione ad opera
di programmi di cui all’art. 615 quinquies
del codice penale, mediante idonei programmi la
cui efficacia ed aggiornamento sono verificati
con cadenza almeno semestrale.
CODICE
ALLEGATO B
DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME
DI SICUREZZA
ARTT. da 33 a 36 del codice
Trattamenti con strumenti elettronici
Altre misure di sicurezza
16. I dati
personali sono protetti contro il rischio di intrusione
e dell’azione di programmi di cui all’art.
615-quinquies del codice penale, mediante l’attivazione
di idonei strumenti elettronici da aggiornare
con cadenza almeno semestrale.
17. Gli aggiornamenti
periodici dei programmi per elaboratore
volti a prevenire la vulnerabilità
di strumenti elettronici e a correggerne difetti
sono effettuati almeno annualmente.
In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari
l’aggiornamento è almeno semestrale.
Programmare
la sicurezza è indispensabile
Il primo passo per qualsiasi
piano di intervento è un'analisi approfondita
del sistema, delle sue vulnerabilità e
potenzialità in termini di sicurezza.
La legge prevede inoltre come obbligatoria la
stesura di documenti programmatici da
elaborare con cadenza annuale, che indichino lo
stato del sistema e la definizione di policies
aziendali.
D.P.R. n. 318/99 -CAPO II - ART. 6 Documento
programmatico sulla sicurezza
1. Nel caso di trattamento dei dati
di cui agli articoli 22 e 24 della legge effettuato
mediante gli elaboratori indicati
nell'articolo 3, comma l, lettera b), deve essere
predisposto e aggiornato, con cadenza
annuale, un documento programmatico sulla sicurezza
dei dati per definire, sulla base dell'analisi
dei rischi, della distribuzione dei compiti
e delle responsabilità nell'ambito delle
strutture preposte al trattamento dei dati stessi:
a) i criteri tecnici e organizzativi
per la protezione delle aree e dei locali interessati
dalle misure di sicurezza nonché le procedure
per controllare l'accesso delle persone autorizzate
ai locali medesimi;
b) i criteri e le procedure per assicurare
l'integrità dei dati;
c) i criteri e le procedure per la sicurezza
delle trasmissioni dei dati, ivi compresi
quelli per le restrizioni di accesso per
via telematica;
d) l'elaborazione di un piano di formazione
per rendere edotti gli incaricati del trattamento
dei rischi individuati e dei modi per prevenire
danni.
CODICE
ALLEGATO B
DISCIPLINARE TECNICO
IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA
ARTT. da 33 a 36 del codice
Trattamenti con strumenti elettronici
Documento programmatico sulla sicurezza
19. Entro
il 31 marzo di ogni anno, il titolare
di un trattamento di dati sensibili o di dati
giudiziari redige anche attraverso il responsabile,
se designato, un documento programmatico
sulla sicurezza contenente idonee informazioni
riguardo:
19.1. l’elenco dei trattamenti
di dati personali;
19.2. la distribuzione
dei compiti e delle responsabilità
nell’ambito delle strutture preposte al
trattamento dei dati;
19.3. l’analisi dei rischi
che incombono sui dati;
19.4. le misure da adottare
per garantire l’integrità e la disponibilità
dei dati, nonché la protezione delle aree
e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia
e accessibilità;
19.5. la descrizione dei criteri
e delle modalità per il ripristino
della disponibilità dei dati in seguito
a distruzione o danneggiamento di cui
al successivo punto 23;
19.6. la previsione di interventi
formativi degli incaricati del trattamento,
per renderli edotti dei rischi
che incombono sui dati, delle misure disponibili
per prevenire eventi dannosi,
dei profili della disciplina sulla protezione
dei dati personali più rilevanti in rapporto
alle relative attività, delle responsabilità
che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi
sulle misure minime adottate dal titolare. La
formazione è programmata già al
momento dell’ingresso in servizio, nonché
in occasione di cambiamenti di mansioni, o di
introduzione di nuovi significativi strumenti,
rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;
19.7. la descrizione dei criteri
da adottare per garantire l’adozione
delle misure minime di sicurezza in caso
di trattamenti di dati personali affidati, in
conformità al codice, all’esterno
della struttura del titolare;
19.8. per i dati personali idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
di cui al punto 24, l’individuazione dei
criteri da adottare per la cifratura o per la
separazione di tali dati dagli altri dati personali
dell’interessato.
Proteggere i vostri dati
è importantissimo;
proteggere i dati dei Vostri clienti è
un dovere tassativo
La mancata adozione di idonee
misure di sicurezza per la protezione dei dati
è na grave omissione, punibile con l'arresto
fino a due anni e all'obbligo di risarcimento,
nel caso in cui l'inadempienza arrechi danni ad
altri.
TITOLO IV: DISPOSIZIONI
MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI
CAPO II: DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
ART. 180 Misure di sicurezza
1. Le misure
minime di sicurezza di cui agli articoli
da 33 a 35 e all’allegato B) che non erano
previste dal decreto del Presidente della Repubblica
28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro
il 30 giugno 2004.
TITOLO III: SANZIONI
CAPO II: ILLECITI PENALI
ART. 169 Misure
di sicurezza
1. Chiunque, essendovi tenuto,
omette di adottare le misure minime previste dall’articolo
33 è punito con l'arresto sino
a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a
cinquantamila euro.
Codice
in materia di protezione dei dati personali
(Legge delega n. 127/2001)
www.governo.it
L.
675/1996 www.garanteprivacy.it
D.P.R. n. 318/99
www.giustizia.it
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